La omessa o errata indicazione della norma specifica violata non è rilevante ai fini della validità dell’incolpazione e, quindi, del procedimento, qualora la contestazione disciplinare contenga una adeguata indicazione della condotta oggetto di addebito, tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 232
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 03 Ottobre 2013 (censura)
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