La “nuova” sospensione cautelare

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23

(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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