Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 22 Gennaio 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 1667 del 20 Aprile 2021 (censura)
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