In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024
– codice: art. 69
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Il Consigliere forense deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
Consigliere dell’Ordine: la potenziale rilevanza disciplinare dell’inadempimento all’incarico istituzionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 390 del 25 Ottobre 2024
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Figli minori: la genitorialità può essere una causa di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)