In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024
– codice: art. 33
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)