Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 16 Dicembre 2019 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12902 del 13 Maggio 2021 (respinge)
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