La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 29439 del 14 novembre 2024

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– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 27 Aprile 2016 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22728 del 20 Luglio 2022 (respinge)