Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5596 del 28 Febbraio 2020 (respinge)
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