La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l’art. 65, co. 1 e 5, L. n. 247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell’irretroattività delle norme.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 06 Novembre 2014 (sospensione)
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