L’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la decisione disciplinare del CDD eccependo l’asserita genericità del relativo capo di incolpazione per non essere stata riportata nello stesso la menzione dell’art. 4 cdf. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 11 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 14 del 27 Ottobre 2023 (sospensione)
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