La nullità della decisione impugnata non può essere eccepita (solo) con dei motivi aggiunti

In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio territoriale devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 11 novembre 2017, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 11 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera n. 4 del 16 Gennaio 2015 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3516 del 06 Febbraio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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