Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 304 del 30 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 19 Febbraio 2024 (sospensione)
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