La notifica per estratto del verbale di adunanza è mezzo idoneo a portare a conoscenza dell’interessato gli elementi intrinseci dell’atto, e cioè l’oggetto e le motivazioni del provvedimento che lo riguardano, e che, ove vi sia interesse alla conoscenza di ulteriori elementi attinenti al procedimento di formazione dello stesso, è onere della parte farne richiesta. La notifica per estratto del verbale del provvedimento adottato dal consiglio dell’ordine è pertanto ammessa purché sia presente la motivazione e cioè sia stata riportata per intero la delibera del C.d.O., con la conseguente possibilità per l’interessato di conoscere nella sua completezza l’iter logico e giuridico della decisione (Nel caso di specie, trattavasi della delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 10-01-1997, n. 3; Cons. Naz. Forense 1-4-2004, n. 58.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Aprile 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Aprile 2009 (cancellazione amm.va)
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