Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 24 Novembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 26 Luglio 2010 (avvertimento)
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