La notifica della decisione disciplinare non effettuata nel domicilio eletto

La decisione disciplinare deve essere notificata al domicilio eletto in giudizio dall’incolpato, ma una diversa modalità di notifica non determina nullità quando la notificazione abbia comunque raggiunto il proprio scopo e l’incolpato abbia proposto tempestivamente il gravame avverso la decisione stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della notifica della decisione del COA per essere avvenuta presso il suo studio professionale e non presso il domicilio eletto con l’atto di nomina del difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 21.09.2007 n. 110.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 20 Marzo 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 29 Settembre 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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