La notifica della decisione disciplinare all’avvocato personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, a nulla rilevando in contrario che l’avvocato stesso sia privo di jus postulandi per l’impugnazione medesima, giacché tale circostanza non costituisce causa di interruzione o sospensione del relativo termine di decadenza.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 31570 del 4 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 31570 del 04 Novembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 188 del 15 Ottobre 2020
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