La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 primo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine, anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, va effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
– Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
– Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

Giurisprudenza Cassazione

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