La non immediata comunicazione all’incolpato dell’apertura del procedimento disciplinare

La mancata immediata comunicazione all’interessato dell’avviso di incolpazione non è causa di nullità, perché nessuna norma qualifica come perentorio il termine per la comunicazione all’incolpato del procedimento di apertura del procedimento disciplinare, né tantomeno commina la sanzione della nullità di una comunicazione che non sia “immediata” (Nel caso di specie, la comunicazione in questione veniva fatta all’interessato a distanza di meno di due mesi dalla data della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare, senza peraltro pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dello stesso incolpato stesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 20 Marzo 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2355 del 09 Febbraio 2015 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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