La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 24 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 13 Febbraio 2025 (sospensione)
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