La motivazione sulla sospensione cautelare non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito

La motivazione relativa all’adozione della sospensione cautelare è necessaria posto che l’organo di disciplina non può adottare il provvedimento interinale in assenza di una previa, motivata riconduzione della fattispecie di reato contestata in sede penale ad una fattispecie deontologicamente rilevante, sicché non costituisce illegittima anticipazione del giudizio di merito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 336 del 21 settembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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