Fermo restando il potere integrativo del CNF in sede di eventuale appello, nella redazione della propria motivazione, il giudice disciplinare di prima istanza ha l’onere di fornire una completa ed esaustiva rappresentazione degli elementi di fatto che sono stati utilizzati dal Collegio nel proprio iter argomentativo, giacché ciò, lungi dal costituire un appesantimento della decisione, integra uno dei presupposti di valutazione della coerenza e logicità del ragionamento operato per raggiungere il giudizio finale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
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