La modifica del capo d’incolpazione

E’ ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento) è necessaria, pena la nullità, una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione che dovrà essere comunicata all’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 27 Settembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Novembre 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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