L’art. 48 del codice deontologico (ora, 65) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie (Nel caso di specie, in una controversia di famiglia, l’avvocato rappresentava alla controparte l’esistenza di alcuni video a contenuto erotico, pacificamente non correlata alla vertenza in essere con il proprio assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 18395 del 20 Settembre 2016 (accoglie)
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