Attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare davanti al Consiglio territoriale, non esiste un obbligo normativo relativo alla lettura del dispositivo in udienza, sicché al dispositivo della decisione pubblicata mediante deposito in segreteria occorre fare riferimento ai fini dell’impugnazione. In particolare, la deliberazione del Consiglio territoriale adottata all’esito del procedimento a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato (Nel caso di specie, la difformità riguardava le norme deontologiche ma non pure il fatto oggetto di contestazione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 luglio 2017, n. 87
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 10 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 06 Ottobre 2014 (sospensione)
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