La (mera) comunicazione della rinnovazione della citazione in giudizio

Per la rinnovazione della citazione ad una nuova udienza è sufficiente anche un semplice avviso, che non richiede formale notifica all’incolpato  (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita nullità del giudizio per essere stata la data della nuova udienza, in sostituzione della precedente, comunicata all’incolpato con una “mera lettera” inviata via posta elettronica anziché con la notifica di una nuova citazione in giudizio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Maggio 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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