La manifesta sproporzione del compenso

Nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo, quest’ultimo può valutarsi come tale solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo quando sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 18 Marzo 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 28 Settembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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