La mancata restituzione di documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di lealtà in via generale disposto dall’art. 6 codice deontologico (Nel caso di specie, trattavasi di titoli cambiari ricevuti dall’incolpato in deposito fiduciario a garanzia di un pagamento rateale da eseguirsi in favore del suo cliente).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 02 Marzo 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 2009 (sospensione)
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