Avvocato – Tenuta albi – Albo degli avvocati – Domanda di iscrizione – Decisione del C.d.O. – Termine di tre mesi ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 – Natura – Perentoria – Inosservanza – Conseguenze – Formazione silenzio-rigetto – Successivo provvedimento formale di rigetto – Impugnabilità.

La mancata osservanza del termine perentorio di tre mesi ex art.31 R.D.L. n. 1578/33 (decorrente dalla data della domanda di iscrizione all’Albo) entro cui il Consiglio dell’Ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto della stessa determina, quale unica conseguenza, la formazione del silenzio-rigetto, contro il quale può proporsi ricorso al C.N.F. nel termine di dieci giorni successivi alla scadenza di esso. In caso di successiva adozione di formale provvedimento di rigetto della istanza di iscrizione, il ricorso, altrimenti inammissibile, diviene nuovamente proponibile nel termine di venti giorni dalla notifica della decisione.

Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 31 R.D.L. n. 1578/33 per la notifica della delibera all’interessato ed al procuratore della Repubblica ha natura meramente ordinatoria, sicché la relativa inosservanza non determina l’inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 marzo 2009)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 12 Maggio 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 14 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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