La mancata notificazione della deliberazione del COA nei termini previsti dalla Legge (nella specie, entro i 15 giorni prescritti dall’art. 31, comma 5, del RDL 27 novembre 1933, 1578), non ha rilievo in ordine alla validità della delibera stessa, non trattandosi di termine perentorio.
NOTA:
Sulla natura ordinatoria dei termini per la notifica della decisione del COA ex art. 50 RDL n. 1578/1933, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 29 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 19 Ottobre 2009
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