La mancata notifica al pubblico ministero del rinvio dell’udienza disciplinare non inficia il relativo procedimento, giacché la presenza del P.M. è solamente eventuale e facoltativa, ed in ogni caso tale omissione può essere eccepita solamente dal soggetto interessato, trattandosi di previsione disposta nell’esclusivo interesse del P.M.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 24 Maggio 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 31 Marzo 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2084 del 24 Gennaio 2019 (respinge)
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