La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 10 Agosto 2021 (sospensione)
0 Comment