La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente

La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 282 del 28 giugno 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 127/2024, CNF n. 262/2023, CNF n. 262/2022, CNF n. 106/2022, CNF n. 55/2022, CNF n. 37/2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 282 del 28 Giugno 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 12 Gennaio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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