La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente

La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 262 del 30 dicembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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