La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente

La mancata informazione al cliente (nella specie, omessa comunicazione dell’esito del giudizio) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare, che decorre dalla data di cessazione della condotta contestata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 737 del 19 Gennaio 2015 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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