L’omessa, inesatta o incompleta informazione al cliente (art. 27 cdf) costituisce illecito deontologico di natura permanente, sicché il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012) deve essere individuato nel momento di cessazione della condotta permanente, ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 411 del 6 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 411 del 06 Novembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 22 del 15 Dicembre 2021 (sospensione)
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