La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere costituisce violazione dell’art. 3 L. 241/90, la quale tuttavia non comporta la nullità dell’atto, bensì comporta semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente (Nel caso di specie trattavasi di provvedimento di revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee ex L. n. 53/1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 Dicembre 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 12 Dicembre 2012
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