La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 22 Marzo 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 64 del 21 Settembre 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 37406 del 21 Dicembre 2022 (accoglie)
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