La mancata (immediata) allegazione del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso al CNF

L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/1934 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l’eventuale successivo deposito del provvedimento stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 244 del 11 settembre 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 73/2025, CNF n. 11/2025, CNF n. 471/2024, CNF n. 24/2022, CNF n. 74/2010.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 11 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 18 Ottobre 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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