La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 23 Reg. CNF n. 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 L. n. 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento. Tuttavia, la mancata citazione dell’esponente come teste per il dibattimento rende sì inutilizzabile l’esposto medesimo – secondo il dato normativo ed il principio giurisprudenziale innanzi citati – ma non produce la stessa conseguenza per tutta la documentazione ad esso allegata, che legittimamente può essere utilizzata dal CDD ai fini del proprio convincimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 298 del 15 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 298 del 15 Luglio 2024 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 12 Luglio 2021 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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