La scelta dell’esponente di non coltivare l’azione civile nel processo penale non incide sulla valutazione del fatto disciplinarmente rilevante, trattandosi di una opzione di natura meramente processuale confinata a dispiegare i suoi limitati effetti in un ambito diverso ed autonomo rispetto a quello disciplinare, anche in ragione delle rispettive finalità sottese.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024 (che riguardava anche la mancata proposizione di querela).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 18 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 143 del 17 Gennaio 2020 (sospensione)
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