Ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente citato come teste per il dibattimento trovano comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 111/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Maggio 2021 (censura)
0 Comment