La mancata tempestiva comunicazione al controinteressato della presentazione di un esposto a suo carico e della conseguente apertura di una istruttoria preliminare disciplinare non è di per sè causa di invalidità del procedimento stesso, non comportando lesione sostanziale del diritto di difesa, giacché l’art. 45 del R.D.L. n. 1578/33 pone sostanzialmente due condizioni per l’irrogazione della sanzione disciplinare: a) la citazione dell’incolpato a comparire; b) la sua audizione, che non può avvenire prima di 10 gg. dal pervenimento della citazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 21 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 26 Marzo 2010 (avvertimento)
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