La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Laghi), sentenza n. 129 del 13 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 13 Settembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Novembre 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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