Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Novembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
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