La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale

Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitria e non condivisibile. Infatti, la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 111/2025, CNF n. 105/2013.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 10 Agosto 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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