Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitria e non condivisibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 111 del 14 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 14 Aprile 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 11 del 20 Febbraio 2024 (sospensione)
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