Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 429/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 192/2023.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, nel caso in cui l’esponente non sia stato citato come teste in sede dibattimentale, l’inutilizzabilità dell’esposto non si estende anche agli eventuali documenti allegati all’esposto stesso (CNF n. 30/2025, CNF n. 298/2024, CNF n. 135/2024), giacché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF n. 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso (CNF n. 28/2024).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 20 Ottobre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 4 del 30 Gennaio 2024 (sospensione)
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