Nell’ambito del procedimento disciplinare, la fase delle indagini preliminari è solo eventuale, giacché ciò che conta ai fini del rispetto del diritto di difesa dell’incolpato e conseguentemente della regolarità del procedimento disciplinare, è la corretta notifica dell’apertura del procedimento disciplinare. Infatti, il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare, atteso che la fase istruttoria delle indagini conoscitive non è indispensabile e la comunicazione e l’audizione dell’interessato vanno pertanto ritenute auspicabili, ma non obbligatorie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 162 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza n. 192 del 19 dicembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 5 del 09 Luglio 2018 (sospensione)
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