La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 17 Ottobre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 17 Novembre 2010 (avvertimento)
0 Comment