La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 15 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 55 del 11 Luglio 2024 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)
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